INDENNIZZI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA
La Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 715 del 09/12/2015 ha disposto che l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica è riconosciuto in via prioritaria a favore degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche e che, solo in esito a tale priorità, le risorse eventualmente ancora disponibili siano destinate all’indennizzo a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli, senza le limitazioni di entità nel triennio di riferimento previste dal regime de minimis.
Dal 1° Agosto 2020 le richieste di indennizzo danni da fauna selvatica verranno istruite direttamente dall’ ADA di Frosinone, sita in via Veccia 23 (FR)
dgr 715_2015 (Indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche)